La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 10 ottobre 2019

Esecuzione di titolo comunitario: giudice non deve verificare competenza

EUROPA
Esecuzione di titolo comunitario: giudice non deve verificare competenza

Corte UE (caso C-347/18): ai fini dell'attestato per l’esecuzione all’estero il giudice del paese d'origine non esamina la competenza di chi ha deciso il merito

Pubblicato il 26/09/2019

Per eseguire un titolo comunitario non va accertata la competenza sul merito. L’autorità giurisdizionale nazionale adita per il rilascio dell’attestato ex art. 53 del regolamento n. 1215/2012, non deve verificare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito.

E’ quanto precisato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 settembre 2019, causa C-347/18 (scarica il testo in calce).

Il fatto

Con la pronuncia in commento, la Corte UE è intervenuta in relazione all’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, chiarendo quali sono i limiti del potere dei giudici nazionali, nel caso di richiesta di esecuzione di un titolo esecutivo comunitario.

Nella vicenda in esame, un avvocato, dopo aver ottenuto dal giudice italiano un decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente residente in Germania, avente ad oggetto il pagamento del compenso per l’attività professionale svolta, aveva chiesto l’attestato previsto dall’articolo 53 del regolamento, al fine di poter riscuotere il proprio credito all’estero.

A tal riguardo, il Tribunale di Milano chiamato ad emettere l’attestato, ha sollevato il rinvio pregiudiziale sull’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, chiedendo alla Corte se detto articolo, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, consenta all’autorità giurisdizionale d’origine, adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da tale norma, di verificare d’ufficio se le disposizioni del capo Il, sezione 4, del regolamento siano state violate.

Tutto ciò al fine di informare il consumatore della violazione, ipoteticamente accertata, e dunque consentire a quest’ultimo di considerare la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento.

La decisione
I giudici comunitari hanno precisato che non spetta all'autorità giurisdizionale nazionale chiamata a pronunciarsi sul rilascio dell'attestato di esecutività, esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito, a differenza di quanto richiesto nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare.

Solo in queste ultime ipotesi l’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento prevede che l’attestato fornito per l’esecuzione di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, debba specificatamente certificare che il giudice d’origine era competente a conoscere del merito, mentre l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento impone al richiedente, ai fini dell’esecuzione di una decisione nel merito, di fornire solo l’attestato che certifica l’esecutività della decisione.

A ciò si aggiunga che, dalla formulazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale d’origine è tenuta a rilasciare l’attestato da essa redatto se un’istanza in tal senso le sia presentata da una parte interessata; al contrario, detta disposizione non prevede in alcun modo che l’adìta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. D'altra parte dalla giurisprudenza della Corte UE, emerge che il rilascio di detto attestato è quasi automatico.

Pertanto, la Corte Ue ha concluso dichiarando che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che non spetta l’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da tale articolo, con riferimento ad una decisione definitiva resa nei confronti di un consumatore, verificare d’ufficio, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, se la decisione in esame sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza relative al medesimo regolamento.

CGUE, SENTENZA 4 SETTEMBRE 2019 (CAUSA C-347/18) >> SCARICA IL TESTO PDF

Fonte: Altalex

Nessun commento:

Posta un commento