Categoria: Istituzioni estere
Pubblicato: 11 Dicembre 2015
Secondo il regolamento Roma II la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è quella del Paese in cui si è verificato il danno (‘lex loci damni’). Il signor Lazar, cittadino romeno residente in Romania, ha chiesto al Tribunale di Trieste il risarcimento dei danni subìti a seguito del decesso della propria figlia, cittadina romena residente in Italia, in un sinistro
stradale avvenuto in tale ultimo Paese e causato da un veicolo non identificato. La madre e la nonna della vittima, entrambe cittadine romene residenti in Italia, hanno parimenti richiesto il risarcimento dei danni subìti a seguito del decesso della congiunta.
Allorché i famigliari della vittima di un incidente stradale vogliano ottenere il ristoro del pregiudizio personalmente subìto in ragione del decesso del loro congiunto, è necessario stabilire se tale pregiudizio, morale o patrimoniale (comunque insorto, per ciascun famigliare, nel luogo di rispettiva residenza: la Romania per il signor Lazar; l’Italia per la madre e la nonna della defunta) costituisca un danno ai sensi del regolamento Roma II oppure una conseguenza indiretta del fatto dannoso. Dalla risposta a tale quesito (posto alla Corte di giustizia UE dal Tribunale di Trieste in via pregiudiziale) dipende la scelta del diritto sostanziale applicabile (nella specie, il diritto romeno o il diritto italiano).
Con la sentenza, la Corte ha dichiarato che bisogna interpretare il regolamento Roma II nel senso che il luogo del danno diretto costituirà il criterio di collegamento rilevante per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette.
Nella specie, il danno diretto, inteso come primario, costituito dalle ferite che hanno condotto alla morte la figlia del signor Lazar, si è prodotto in Italia.
La legge italiana, dunque, è quella applicabile anche in relazione ai danni subìti dai parenti della vittima del sinistro: tali danni devono infatti essere considerati, ai sensi del regolamento Roma II, mere conseguenze indirette, come tali privi d’influenza sulla determinazione della legge applicabile.
L’applicazione della legge del luogo d’insorgenza del danno diretto, nel senso sopra precisato di danno primario (quindi, nella specie: luogo del sinistro stradale), tende all’obiettivo, enunciato dal regolamento Roma II, di assicurare un criterio univoco per la determinazione della legge applicabile, evitando il rischio che un singolo evento dannoso principale possa dare luogo a diverse richieste risarcitorie, potenzialmente soggette a leggi di tanti Stati diversi quanti sono i luoghi in cui risiedono i famigliari della vittima del sinistro.
Fonte: Tribuna Economica
martedì 22 dicembre 2015
Corte di giustizia UE: in caso d’incidente stradale si applica la legislazione del Paese dove esso avviene
Pubblicato da
Catalina Sava
alle
14:25
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento