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domenica 27 ottobre 2013

Cnf: Avvocati romeni in Italia? Solo se titolati da autorità competente

Interni

Allerta contro le ipotesi di abuso. In aumento le richieste di iscrizione ai Consigli dell’Ordine

26 settembre 2013

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) ha inviato ai Consigli dell’Ordine la circolare 20-C-2013, che chiarisce le condizioni alle quali possono essere accettate le domande di iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti che provengano dalla Romania. “Il chiarimento – si legge in una nota - si è reso necessario dopo che erano stati segnalati (anche all’Ambasciata italiana a Bucarest) numerosi casi di richieste di iscrizione pervenute da avvocati che avevano acquisito il titolo di avocat presso strutture non autorizzate a rilasciarlo. La circolare puntualizza che l’unico titolo di avocat che può costituire base per la iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti è quello rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, con sede in Palatul de Justitie. E non certo quello proveniente da altre strutture operanti nel territorio romeno. Una prassi grave questa, che insieme alla ‘via spagnola’ (acquisizione del titolo di abogado da parte di cittadini italiani , poi riconosciuto in Italia senza sostenere l’esame di abilitazione), ha permesso a molti soggetti di esercitare la professione forense in Italia senza superare l’esame di abilitazione, con gravi conseguenze per la effettiva e corretta tutela dei diritti dei cittadini che si affidano ad avvocati non qualificati”.

“Occorre vigilare attentamente - commenta Andrea Mascherin, consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense - sui pericoli di un utilizzo troppo disinvolto della normativa comunitaria si possono verificare infatti ipotesi di ‘abuso del diritto’ che devono essere riconosciute ed evitate, a tutela degli stessi cittadini della Unione europea”. Le iscrizioni di avvocati stabiliti provenienti dalla Romania iniziano infatti ad assumere una proporzione significativa, come risulta dalla segnalazioni pervenute al Cnf in risposta alla richiesta di dati effettuata con la circolare 10-C-2013. “Occorrerà dunque – si legge nella nota del Cnf - che gli Ordini circondariali provvedano alla verifica tempestiva della sussistenza dei requisiti di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei soggetti che abbiamo presentato il titolo abilitativo romeno, procedendo se necessario alla cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti sulla base del titolo concesso da istituzioni non competenti ai sensi della legge romena. Circa le nuove iscrizioni, occorrerà procedere agli opportuni controlli anche chiedendo informazioni alle competenti autorità romene”.

Fonte: Il Velino

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