Durante le ferie, la colf o badante a retribuzione mensile percepisce lo stipendio normale, senza alcuna decurtazione; il lavoratore domestico ad ore percepisce invece una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è infatti comunque considerata di sei giorni lavorativi (da lunedì a sabato), quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro).
Se usufruisce normalmente di vitto e alloggio, qualora questi non le vengano corrisposti durante le ferie, spetta alla colf o badante il compenso sostitutivo convenzionale.
Per calcolare la retribuzione di un giorno di ferie
La retribuzione di ogni giornata di ferie di una collaboratrice domestica con stipendio mensile è pari a un 26esimo della retribuzione mensile globale, comprensiva dell'indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio se la colf o badante è convivente.
In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore lavorate in media in una settimana e dividerle per 6, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.
Se coincidono con delle festività nazionali, le giornate di ferie non vengono conteggiate.
CALCOLO:
•stipendio mensile: stipendio mensile / 26 x n° giorni di ferie
•stipendio orario: numero ore lavorative in una settimana / 6 x n° giorni di ferie
ESEMPIO:
1) Alla colf a servizio intero con uno stipendio mensile pari a €1200 spetteranno per 10 giorni di ferie (escluse festività): €1200/26 = €48,08 x 10 giorni di ferie = €480,77;
2) Alla colf che lavora 3 giorni alla settimana per 3 ore a €8 all’ora spetteranno per 10 giorni di ferie (escluse festività): 3x3x€8 = €72 / 6 = €12 x 10 giorni di ferie = €120.
Se non si prendono le ferie
Le ferie sono irrinunciabili.
Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore di perdere giorni di ferie in cambio di indennità sostitutive di alcun genere; né può il lavoratore rinunciarvi di sua iniziativa.
Se vi viene chiesto di rinunciare alla ferie, avete il diritto di ricorrere in tribunale contro il vostro datore di lavoro.
L’indennità di compenso per ferie non godute è lecita solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Se il datore di lavoro è in ferie
Se per esigenze del datore di lavoro, il lavoratore non presta le attività lavorative concordate, gli dovrà essere comunque corrisposta la retribuzione globale.
I giorni non lavorati non saranno conteggiati come ferie e durante il periodo di assenza del datore di lavoro, il lavoratore continuerà a maturare i propri diritti contrattuali.
28/03/2014
Fonte: Colfebadantionline.it
domenica 27 aprile 2014
Retribuzione delle ferie
Pubblicato da
Catalina Sava
alle
17:17
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