L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo
“L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà. Fanno eccezione gli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio
Pertanto, ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe – in qualità di ufficiale del Governo – tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze nonché registra le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio
Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità per la persona senza dimora di:
- stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989)
- fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992)
Ricordiamo inoltre che il D.M. 6 luglio 2010 (del Ministero dell’Interno), in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, stabilisce che una volta iscritta una persona nell’anagrafe della popolazione residente, i comuni evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina)
Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell’Interno
Queste azioni consentono di rispondere ad un duplice obiettivo insito nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione: promuovere il legame di ogni cittadino con il territorio e conoscere effettivamente le caratteristiche della popolazione presente sul nostro territorio nazionale
Deliberare una via fittizia è importante perché consente alla persona senza dimora di fare richiesta dei seguenti documenti:
- carta di identità
- tessera sanitaria
- permesso di soggiorno
- fine pena
- rinnovo permesso di soggiorno
Dunque, ogni prassi discrezionale, quale la titolarità di un rapporto di lavoro, la disponibilità di una abitazione, i legami familiari, imposte da alcune amministrazioni per ottenere la residenza, è di fatto arbitraria e viola la legislazione nazionale
Gli Uffici Anagrafe devono sapere che non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:
– violare il dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost)
– violare il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost)
– violare il diritto al lavoro (no residenza, no iscrizione Cpi, no p.Iva) (art. 4 Cost)
– violare la libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost)
– violare la libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato (art. 16 Cost)
– violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio) (art. 24 Cost)
– violare il diritto alla salute (art. 32 Cost)
– violare il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale (no residenza, no pensione) (art. 38 Cost)
– violare il diritto al voto (no residenza, no circoscrizione elettorale) (art. 48 Cost).
Fonte: Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora
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