Norme e Tributi
di francofrateloreto
Conversione patente, regole e procedure
Per tutti i cittadini in possesso di una patente rilasciata in uno dei paesi dell’Unione Europea (come la Romania), è consentita la circolazione sul territorio italiano, senza l’obbligo di conversione, dopo un anno dell’acquisizione di residenza in Italia. E’ consigliabile però richiedere ugualmente la conversione o in alternativa, il riconoscimento di validità.
Il procedimento della conversione del documento di circolazione, consiste nel rilascio di una nuova patente italiana, che corrisponda a quella estera, e di un tagliando da applicare al documento originale (estero).
In Italia, la conversione è possibile per tutti i titolari appartenenti ai seguenti Stati Europei: Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
Le richieste di conversione o riconoscimento possono essere effettuate tramite gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Pubblicato il 26 febbraio 2014
Fonte: GiornaleMotori
mercoledì 12 marzo 2014
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