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giovedì 22 marzo 2012

Comunitari Bulgari e Rumeni

I cittadini membri dell’Unione Europea, dal 1° gennaio 2012 anche Bulgari e Rumeni, possono entrare in qualsiasi altro Stato membro senza visto di ingresso, presentando solo un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione del proprio Stato. Anche i familiari dei cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, possono fare ingresso se in possesso di un passaporto valido.
Non può essere disposto il respingimento per cittadini comunitari e loro familiari, anche non comunitari, sprovvisti dei documenti, se entro ventiquattrore dalla richiesta l’interessato fa pervenire i documenti.
I cittadini dell’Unione Europea con i lori familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi; durante questo periodo essi possono svolgere tutte le attività e gli adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Nel caso in cui tali soggetti intendano soggiornare nello Stato per un periodo superiore a tre mesi, devono effettuare l’iscrizione anagrafica e devono produrre tutta la documentazione prevista dalla L. n. 1228/54 e dal DPR n. 223/89.

Della richiesta anagrafica viene rilasciata subito un’attestazione, che contiene l’indicazione delle generalità e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Da ricordare che l’attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha solo lo scopo di dimostrare l’avvenuta iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.

Per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo sarà sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio o l’attestazione dell’attribuzione della partita IVA. Per lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato invece, sarà sufficiente esibire la lettera di assunzione o la busta paga o la comunicazione al Centro per l’Impiego. Infine, per dimostrare di disporre di una propria disponibilità economica e di non gravare sul sistema di assistenza pubblica, i cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato alla Circolare Ministeriale.

Da ricordare che, con la stessa Circolare, vi è anche il modello per l’attestazione del diritto di soggiorno permanente che il cittadino matura dopo aver soggiornato nel territorio dello stato per almeno cinque anni continuativi e che non è più subordinato al mantenimento dei requisiti sopra enunciati. Se durante questi cinque anni vi sono delle assenze che non superano complessivamente sei mesi, o dodici se vi sono motivi rilevanti, non è compromessa la continuità del soggiorno. In ogni caso, il diritto di soggiorno permanente si perde in seguito ad assenza dal territorio di durata superiore a due anni consecutivi. Tali norme quindi, sono valide anche per i Bulgari e Rumeni.

Secondo la legislazione europea il distacco comprende non solo l’ipotesi della mobilità nell’ambito di uno stesso gruppo societario, ma anche la diversa ipotesi dell’invio di lavoratori in esecuzione di un contratto di appalto, avente ad oggetto una prestazione di servizi destinata ad un soggetto operante nel territorio di un altro paese, per conto e sotto la direzione della stessa organizzazione straniera da cui dipendono il lavoratori distaccati (art. 1 D.Lgs. n. 72/2000).

In ogni caso, il distacco presuppone la permanenza del rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante e la temporaneità del distacco, la cui durata deve essere determinata fin dall’inizio. Ai dipendenti distaccati devono essere garantite le condizioni economiche e normative non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi per i lavoratori nazionali di analoghe mansioni. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, i redditi prodotti nel territorio nazionale, in linea generale, sono assoggettati ad imposizione nel nostro paese.

In conclusione si può fare un ‘osservazione: la piena apertura al mercato del lavoro anche ai Bulgari e Rumeni, può comportare alcune difficoltà operative nel caso di distacco all’estero; in più vi può essere il rischio di concorrenza al ribasso fra i differenti regimi contributivi e fiscali dei diversi paesi.
a cura del Centro Studi
14/03/2012

Fonte: Studio Cassone

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