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domenica 17 luglio 2011

Ministero dell’Interno: in un DL le modifiche al soggiorno dei cittadini UE e alle procedure di espulsione

(04/07/11)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 giugno il Decreto legge n. 89 che stabilisce alcune novità in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e di rimpatrio e espulsione per i cittadini stranieri irregolari.
Il decreto-legge 89/2011, approvato dal CdM il 20 giugno 2011 e in vigore dal 24 giugno, reca “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.

Il decreto, che dovrà essere ora convertito dal parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione pena la perdita retroattiva dell’efficacia, introduce novità in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari in modifica al d.lgs. 30/2007 di attuazione della direttiva comunitaria. In particolare prevede: che per la valutazione delle risorse economiche sufficienti per il soggiorno del cittadino UE si prenderà in esame la situazione complessiva della persona interessata e non l’importo dell’assegno sociale; l’abolizione del visto d’ingresso per i familiari extracomunitari del cittadino Ue che fanno ingresso in Italia; che ai fini dell’iscrizione anagrafica, la qualità di familiare del cittadino Ue dovrà essere attestata da un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine; che la verifica della sussistenza delle condizioni ostative al soggiorno può essere svolta solo se esistono dubbi circa la sua persistenza, e non più con controlli sistematici; che ai fini della valutazione delle disponibilità economiche da parte del cittadino Ue che soggiorni per studio o altri motivi diversi dal lavoro si prevede una valutazione complessiva dell’interessato. Nella specificità dell’allontanamento dei cittadini comunitari il DL prevede, tra le altre disposizioni, che nella valutazione della pericolosità del cittadino comunitario per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne penali in Italia e attribuisce la competenza ad adottare i provvedimenti di allontanamento al Prefetto e non al Ministro dell’Interno.
In materia di espulsione e rimpatrio degli stranieri irregolari il decreto modifica il Testo Unico Immigrazione - d.lgs.286/98. In particolare stabilisce che: il provvedimento amministrativo di espulsione non è più un provvedimento obbligato per il prefetto ma viene adottato in base alle condizioni dello straniero e che a fronte di un’espulsione senza accompagnamento alla frontiera coattiva, lo straniero può chiedere al prefetto la concessione di un termine compreso tra 7 e 30 giorni per il rimpatrio volontario e l’eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito. Il divieto di reingresso dello straniero espulso può essere di un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni (e non più 10 anni), con possibile durata superiore per i casi di espulsione per motivi di pericolosità. Tuttavia lo straniero che osserva tutte le prescrizioni e abbandona il territorio italiano entro il termine può chiedere la revoca del divieto di ritorno in Italia. Il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione può essere prorogato fino a 18 mesi –dal giudice di pace. In caso di un’espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera e qualora il trattenimento non sia possibile o non sia più consentito, il questore ordina allo straniero di lasciare l’Italia entro 7 giorni. La violazione dell’ordine comporta la sanzione con una multa fino a 20.000 euro e l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione. Il DL stabilisce inoltre che le espulsioni e i rimpatri di categorie particolarmente vulnerabili come disabili, anziani, minori etc, saranno effettuate con modalità adatte ai singoli casi

Fonte: ProgrammaIntegra

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