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sabato 21 agosto 2010

Lavoratori migranti : Ingresso dei famigliari

Hanno diritto ad entrare e soggiornare in Italia, qualunque sia la loro cittadinanza, anche i familiari del cittadino comunitario residente nel nostro Paese per motivi di lavoro, di studio o di soggiorno.
I familiari a cui è riconosciuto il diritto di soggiorno in Italia sono i seguenti:
* a) il coniuge
* b) i figli, propri o del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a carico
* c) gli ascendenti in linea retta, a carico, proprio o del coniuge (genitori, nonni, bisnonni)
* d) il partner con cui il cittadino ue abbia una relazione stabile, certificata dallo Stato di appartenenza del cittadino ue
* e) ogni altro familiare che nel Paese di provenienza sia convivente o a carico del cittadino Ue o che necessiti di essere assistito da quest'ultimo per gravi motivi di salute.

Requisiti
Per soggiorni inferiori a 3 mesi
* i familiari extracomunitari devono essere in possesso di un passaporto valido e del visto d'ingresso (a meno che il loro Paese non abbia accordi con l'Italia che prevedano l'esenzione dal visto), che viene rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
N.B. nel caso in cui siano già in possesso della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" non hanno l'obbligo del visto.
* i familiari comunitari devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese.

Attenzione:
* il cittadino comunitario e i suoi familiari devono presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale. Se non presentano tale dichiarazione, si presume che il loro soggiorno si sia protratto oltre 3 mesi;
* durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino ue e i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale.

Per soggiorni superiori a 3 mesi
Familiari indicati alle lettere a), b) e c)

Se comunitari, devono iscriversi – entro 3 mesi dall’ingresso in Italia - all’anagrafe del Comune di residenza presentando:
* un documento d’identità valido;
* la documentazione che attesti il rapporto di parentela o la condizione di familiare a carico (quest’ultima può anche essere autocertificata);
* una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno;
* un’autocertificazione del cittadino ue avente, già diritto al soggiorno, sulla disponibilità di risorse sufficienti per sè ed i propri familiari (per la quantificazione delle risorse v.d. ‘Lavoratore comunitario/Soggiorno in Italia’).

Se extracomunitari, devono richiedere alla Questura – entro 3 mesi dall’ingresso in Italia – il rilascio della ‘carta di soggiorno di familiare di cittadino ue’.
Successivamente, devono iscriversi all’Anagrafe del Comune di residenza presentando, oltre al passaporto e al visto d’ingresso, quando richiesto, la documentazione prevista per i familiari comunitari (v.d. sopra).

N.B. La polizza sanitaria e l’autocertificazione sulla disponibilità economica non sono richieste nel caso di familiari di un cittadino ue soggiornante in Italia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.

Attenzione. Per i familiari extracomunitari è possibile presentare la richiesta d’iscrizione al Comune anche prima dell’ottenimento della ‘carta di soggiorno’. La procedura di iscrizione verrà, però, ultimata solo dopo il rilascio del titolo di soggiorno.
Una volta completata l’iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario, il Comune ne darà comunicazione alla Questura competente per territorio.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino Ue

Trascorsi 3 mesi dall'ingresso, i familiari extracomunitari devono richiedere la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino Ue", utilizzando un modello che, però, è in attesa di definizione. Fino a quel momento i familiari extraUe devono richiedere il "permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo" (ex-carta di soggiorno), direttamente in Questura o tramite le poste (in questo caso si utilizza il kit con banda gialla).
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
* documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso.
* documento che attesti il rapporto di parentela o la condizione di familiare a carico
* la ricevuta di iscrizione anagrafica da parte del familiare cittadino Ue.
* 4 foto formato tessera.
La carta di soggiorno è valida 5 anni dal momento del rilascio ed è possibile assentarsi temporaneamente dal territorio italiano, ma fino ad un massimo di 6 mesi l’anno. Sono ammesse assenze fino a 12 mesi consecutivi solo in caso di assolvimento di obblighi militari o per rilevanti motivi documentabili (malattia, gravidanza o trasferte per lavoro).

Familiari indicati alle lettere d) ed e)

Se comunitari, devono iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza presentando:
* un documento d’identità valido;
* la documentazione, prodotta dallo Stato del cittadino ue avente già diritto al soggiorno, che attesti il rapporto di parentela o la relazione stabile;
* un’autocertificazione sulla condizione di familiare a carico o convivente, o sulla sussistenza di gravi motivi di salute che rendono necessaria l’assistenza da parte del cittadino ue avente già diritto al soggiorno;
* una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno;
* un’autocertificazione del cittadino ue avente, già diritto al soggiorno, sulla disponibilità di risorse sufficienti per sè ed il familiare o partner (per la quantificazione delle risorse v.d. ‘Lavoratore comunitario/Soggiorno in Italia’).

Se extracomunitari, devono entrare in Italia con un ‘visto per residenza elettiva’ ed - entro 3 mesi - richiedere alla Questura il rilascio del ‘permesso di soggiorno per residenza elettiva’.

N.B.La polizza sanitaria e l’autocertificazione sulla disponibilità economica non sono richieste nel caso di familiari di un cittadino ue soggiornante in Italia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.

Diritto di soggiorno permanente

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari del cittadino comunitario, qualunque sia la loro cittadinanza, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente.

Il calcolo dei 5 anni parte dalla data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta) già posseduto dall’interessato.

Familiare comunitario

Il familiare comunitario deve presentare la richiesta di soggiorno permanente direttamente al Comune di residenza che, entro 30 giorni, rilascerà la relativa attestazione.
Familiare extracomunitario

Il familiare extracomunitario, prima della scadenza della "carta di soggiorno di familiare di cittadino Ue", deve richiedere presso la Questura la "carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino Ue", che sarà rilasciata entro 90 giorni.

Risultano utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 5 anni di permanenza, le assenze dal territorio nazionale:
* che non superano complessivamente 6 mesi l'anno.
* di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari.
* fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o extraUe).

Le assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi comportano, invece, la perdita del diritto di soggiorno permanente.

Attenzione

Nei casi in cui il cittadino Ue - lavoratore subordinato o autonomo - acquisisca il diritto di soggiorno permanente prima del raggiungimento dei 5 anni di residenza (v.d. "Soggiorno in Italia"), anche i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza e che soggiornano con lui, godono di tale diritto.

E’ importante sapere che…

I familiari, comunitari o extracomunitari, del cittadino ue residente in Italia, possono svolgere qualsiasi attività lavorativa (autonoma o subordinata) – escluse quelle che la legge riserva ai cittadini italiani.

Fonte: INPS

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