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domenica 14 giugno 2020

Contributi a fondo perduto, lunedì via alle domande. Ruffini: "In dieci giorni soldi sul conto"

Ernesto Maria Ruffini, il direttore delle Entrate (Ansa)

Ecco i requisiti e il metodo per calcolare l'importo dovuto

13 Giugno 2020

MILANO - Partirà lunedì 15 giugno l'operazione dei contributi a fondo perduto per le aziende. "I contributi" a fondo perduto per le Pmi danneggiate dal coronavirus, previsti dal decreto Rilancio "verranno erogati dall'Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore".

Ad assicurarlo è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. "La procedura che abbiamo realizzato con Sogei - spiega - consentirà di presentare la richiesta on line sul nostro sito Internet oppure tramite il canale Entratel inviando la domanda già precompilata dai software gestionali di cui già si avvalgono i contribuenti e i loro intermediari".

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"Dal primo pomeriggio di lunedì, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro - che hanno subito un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente di almeno un terzo - potranno richiedere i contributi a fondo perduto introdotti dal decreto rilancio", spiega ancora Ruffini sottolineando che "non ci sarà alcun click day perché le domande potranno essere presentate entro 60 giorni a partire dal 15 giugno". La scadenza della finestra è prevista per il 24 agosto.

Pochi giorni fa, un provvedimento firmato da Ruffini aveva chiarito l'applicazione del provvedimento. Ecco i dettagli diramati dalle Entrate.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l'istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.
 
A chi spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. In particolare, il 'decreto Rilancio' precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

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I requisiti per ottenere il Bonus
La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus)
 
Come si calcola il contributo?
Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:
20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Ruffini ha poi firmato - sabato 13 - una circolare che fornisce ulteriori chiarimenti:
 
Contributo ad ampio raggio
Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
 
Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019

Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
Modalità di fruizione
I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC). Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.



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