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mercoledì 20 agosto 2008

Vademecum su alcune normative decreto Sicurezza

Dopo l’approvazione del “pacchetto sicurezza” gli interventi a tutto campo della polizia si sono intensificate. Spesso controllori e vigili salgono sugli autobus a far dei controlli diretti in particolare contro gli immigrati. Ora è anche arrivato l’esercito. Tutti accusano i cittadini immigrati di essere clandestini ma nessuno dice che la clandestinità è tutta responsabilità del governo. Quelli che governo, mass media e settori di popolazione chiamano “clandestini” sono persone che lavorano ma che non possono regolarizzarsi perché la legge sull’immigrazione non lo permette. Molti italiani che si lamentano (ipocritamente) del pericolo “clandestini” hanno poi un “clandestino” alle loro dipendenze che lavora nelle loro fabbriche, cura i loro figli e i loro genitori.
Questo testo è un intento di far conoscere ai cittadini immigrati, ma non solo, cosa la polizia può fare e cosa non può fare affinché si possano denunciare gli eventuali abusi. Il testo è stato prodotto grazie al lavoro degli avvocati di “Supporto legale contro il razzismo". L’associazione Arci Todo Cambia ha contribuito alla sua realizzazione.info: controilrazzismo@yahoo.ittodo.cambia@libero.it
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CONTROLLO DOCUMENTI E IDENTIFICAZIONE
In generale, gli ufficiali-agenti di polizia (polizia di stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all’esercito, polizia municipale ma solo se hanno la qualifica di agente di polizia di sicurezza) possono costringerti a seguirli nei propri uffici se rifiuti dichiarare le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o mostrare un documento d’identità. Questo viene chiamato fermo di identificazione.
Possono portarti in questura anche quando ci sono indizi sufficienti per ritenere che le generalità che hai dato o i tuoi documenti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59)
Puoi essere trattenuto (cioè fermato) in questura, commissariato, comando o caserma per essere identificato anche attraverso rilievi segnaletici (fotografie e impronte digitali), per un massimo di 24 ore, ma di regola sono 12 ore (art. 4 tulps).
Per identificarti possono prendere le tue impronte digitali anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere capelli o saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo autorizzi un giudice. Anche se ti accusano di uno di questi reati ti devono rilasciare, al massimo, dopo 24 ore. Se ti fermano o ti arrestano hai diritto ad un avvocato di fiducia.
Se sei cittadino italiano o comunitario, e rifiuti dire le tue generalità (nome, cognome, ecc.) puoi essere arrestato fino a 1 mese (art. 651 c.p.). Invece se non fai vedere i documenti puoi essere arrestato fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e art. 221 tulps).
Se sei cittadino extracomunitario e non fai vedere i documenti (passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti-ufficiali di polizia quando te lo chiedono puoi essere arrestato fino a 6 mesi; se c’è motivo di dubitare della tua identità, puoi essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici (fino a un max di 24 ore.) - art. 6 d.lgs. n. 286/98.
Dopo l’entrata in vigore del Pacchetto sicurezza sono peggiorate le condanne nel caso in cui si dichiara una falsa identità: se dichiari (a voce o per iscritto) false generalità a un pubblico ufficiale puoi essere recluso da uno fino a un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.) ed è stata anche introdotta l’aggravante di clandestinità. Questo significa che la sanzione prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto che non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).
Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma rimangono il reato di ingiuria cioè l’insulto o l’offesa a una persona (art. 594 c.p.) che viene spesso utilizzato dalle autorità e il reato di resistenza a pubblico ufficiale (cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre questo compie un atto d’ufficio (art. 337 c.p). Ti possono accusare del reato di resistenza anche se usi violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza.

CONSIGLI PRATICI
Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:
Per i reati che abbiamo citato prima la polizia non ti può arrestare (Art. 384 c.p.p.), possono solo portarti in questura o in commissariato per identificarti. Se chi ti controlla è un agente in borghese deve prima identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrare il tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi ordini.
Negli uffici di polizia e in generale quando ti fermano è sempre consigliabile chiedere il tesserino di identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali irregolarità e/o prepotenze.
Se ti ferma un militare appartenente all'esercito
I militari attualmente in servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza ma non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono:
1) chiederti generalità e documenti di identità
2) portarti in questura per procedere all’identificazione (fermo di identificazione)
3) possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in alcune condizioni:
a) in caso di eccezionale urgenza che non consentono l’intervento del giudice;
b) se devono verificare l’eventuale presenza di armi o esplosivi quando l’atteggiamento della persona non è giustificabile.
Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono legali. E comunque deve essere sempre fatto un verbale e ti devono dare una copia. (art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152)
Se ti ferma un agente della polizia municipale (ex vigili urbani)
Gli agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e possono essere (ma non sempre) anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa. Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per identificarti. Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:
- obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro;
- accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria
- ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all’interno della macchina salvo che la legge lo autorizzi espressamente (art. 13, ult. Comma)
Il “pacchetto sicurezza” ha dato maggiori poteri ai sindaci e ora questi possono:
- segnalare alle autorità il fatto che uno straniero non ha il permesso di soggiorno e quindi suggerirgli di fare un decreto di espulsione (art. 6 d.l. n. 92/08 l. conv. in L. n. 125/08 .c.d. decreto sicurezza);
- intervenire per “prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico”.
Quindi è possibile che decretino misure che limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc) e che gli interventi della polizia municipale contro venditori ambulanti saranno maggiori.
Se sugli autobus ti ferma un controllore
Il controllore è considerato un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Cosa può fare:
- può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (arresto fino ad un mese, vedi sopra);
- può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la multa e il verbale. Se non mostri i documenti può fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione. Quindi è sempre meglio avere il biglietto.
- ricordati che non è un agente di polizia anche se a volte si comporta come i poliziotti. Se ti accusa di un reato, deve andare a fare la denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non mostri i documenti e deve farti la multa (v. sopra), non può usare la forza o altri mezzi per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una espulsione, non ti può fermare per consegnarti alla polizia affinché questa proceda all’espulsione.
Riguardo ai casi di rastrellamento sugli autobus, cioè quando i controllori salgono sull’autobus insieme alla polizia o ai vigili, è bene sapere che queste azioni possono essere denunciate all’autorità giudiziaria nel caso in cui controllori e polizia chiedano biglietti e documenti in particolare agli stranieri, quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o nazionale. In questo caso può essere una azione discriminatoria. E’ perciò importante:
- documentare quello che succede (foto, video). Se ci sono furgoni della polizia documentare quante e quali sono le persone che vengono fatte scendere dal autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere il numero di targa;
- reperire sul posto persone disposte a testimoniare, sia i cittadini stranieri che subiscono questi rastrellamenti sia i cittadini italiani presenti sui mezzi;
- identificare a che corpo appartengono gli agenti (polizia di stato, carabinieri, polizia municipale/vigili) che fanno queste operazioni;
- le persone straniere portate sui furgoni della polizia hanno l’obbligo di mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto nel caso di giustificato motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso temporaneamente trattenuto da altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero in questura in caso di dubbio sulla identità; il dubbio non può essere comunque basato solo sull’origine etnica/ nazionale. E’ quindi consigliabile chiedere subito conto del motivo del controllo e del perché la persona viene portata in questura.

PERQUISIZIONI E ACCESSO NELL’ABITAZIONE
Fip in proprio via oglio 21 - Milano
In generale la polizia non può perquisire una persona né entrare in una casa privata o locale privato senza un mandato del giudice. Se hanno il mandato, la persona ha comunque diritto:
- prima di iniziare la perquisizione, ad avere una copia dell’autorizzazione del giudice;
- durante la perquisizione, alla presenza di un avvocato o altra persona di fiducia (che siano facilmente reperibili);
Si possono fare perquisizioni personali e nei locali senza mandato del giudice nei seguenti casi:
1) quando si sta commettendo un reato o una evasione (fuga) o quando si deve eseguire un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione o un fermo (art. 352 c.p.p.);
2) la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale) può perquisire le persone, i locali, le macchine, i bagagli e gli effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga (art. 103 dpr n. 309/1990);
3) la polizia giudiziaria può perquisire abitazioni, locali pubblici o privati, interi edifici o blocchi di edifici se ha fondato motivo di credere che ci sono armi, munizioni o esplosivi, qualcuno cercato dalla polizia che si nasconde, un evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306);
Con il nuovo decreto sicurezza anche l’esercito può effettuare, in casi eccezionali di necessità e urgenza, la perquisizione immediata sul posto di persone il cui atteggiamento e presenza in relazione a circostanze di luogo e tempo non appaiono giustificabili per verificare l’eventuale possesso di armi e esplosivi; possono perquisir anche il mezzo di trasporto.
Anche in questi casi:
- ti devono lasciare sempre una copia del verbale di perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla dove si indicano le operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza l’autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno fatto la perquisizione. Se non sei in grado di leggere, hai diritto ad un interprete e comunque fai sempre scrivere che non parli l’italiano;
- se sequestrano oggetti, documenti, devono essere specificamente indicati nel verbale di perquisizione.
La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi vicini a essa NON può farsi prima delle ore sette e dopo le ore venti. Puoi farsi prima o dopo questo orario solo nei casi urgenti in cui il giudice autorizza per iscritto. (art. 251 c.p.p.)

NOTA: Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione”. Possono anche confiscare l'immobile, eccetto nel caso in cui il proprietario non era a conoscenza della situazione.

NOTA: Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi citati prima la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad esempio la polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l’hanno chiamata i vicini perché c’era troppo rumore, non sei obbligato a farla entrare in casa. Se la polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi o droga e fa delle espulsioni, queste espulsioni non sono legittime per violazione dell’art. 14 costituzione (cfr. Trib. Trieste, 24.7.2004) e si può far ricorso.
È sempre meglio girare in coppia o in gruppo e che in casa vi sia qualcuno, in modo che vi siano testimoni in grado di raccontare gli eventuali abusi fatti da parte delle forze dell’ordine.

Inviato da Doriana Goracci.

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