Un cittadino dell'Unione Europea, residente in Italia, ma sprovvisto di un documento italiano può votare regolarmente nel nostro Paese.
E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n.4863 dello scorso 30 agosto 2011, con cui ha respinto il ricorso presentato contro il Comune di Galeata presentato da alcuni elettori che contestavano le elezioni del paese romagnolo.
Secondo i ricorrenti vi erano state alcune irregolarità nella formazione degli elenchi degli elettori ammessi al voto. In particolare veniva denunciato il fatto che alle elezioni avessero partecipato dei cittadini comunitari in possesso di documenti d'identità in lingua straniera. Documenti che non permettevano l'identificazione dei votanti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea.
Per gli elettori del Comune di Galeata i cittadini comunitari sono stati ammessi nelle liste elettorali attraverso l'identificazione di un documento d'identità rilasciato da un'autorità straniera, e dunque incompatibile con la normativa nazionale che, invece,prevede che i documenti identificativi degli elettori siano rilasciati in lingua italiana e da un'autorità italiana.
La decisione del Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto legislativo del 12 aprile 1996 n.197, che regolamenta il diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia, non individua nessuna specificità in ordine alla documentazione d'identità dei soggetti che possono votare, pertanto vi è al riguardo piena libertà, purchè hanno precisato i giudici amministrativi, il documento sia in grado d'individuare con precisione il soggetto.
Inoltre il massimo organo della giustizia amministrativa ha affermato che è ampiamente giustificato che un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, ma non in possesso della cittadinanza italiana, sia sprovvisto di un documento d'identità italiano, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di persone presenti da poco tempo sul territorio nazionale.
La decisione di Palazzo Spada ha sottolineato anche che i documenti rilasciati dai paesi d'origine nell'ambito dell'Unione Europea sono validi per la circolazione all'interno dell'Unione, e dunque hanno la stessa validità anche nell'identificazione del soggetto.
Venerdì, 02 Settembre 2011
Fonte: Justice TV
mercoledì 7 settembre 2011
Consiglio di Stato: Voto ai cittadini UE senza documento italiano
Pubblicato da
Anonimo
alle
22:17
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