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venerdì 18 marzo 2011

Tribunale di Bologna: il Ministero dell’interno non poteva escludere candidati stranieri

14 marzo 2011

Tribunale di Bologna: il Ministero dell’interno non poteva escludere candidati stranieri dal concorso per 650 coadiutori presso le prefetture e le questure.

Per il giudice del lavoro di Bologna il profilo professionale di coadiutore amministrativo non implica funzioni pubbliche e pertanto può essere affidato anche a lavoratori privi della cittadinanza italiana.
Il concorso bandito nel 2007 dal Ministero dell’interno per l’assunzione di complessive 650 unità di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per l’immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonché degli uffici delle Questure, prevedeva tra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana.
Due cittadine straniere, una romena e l’altra serba, ricevuto il diniego da parte del Ministero si erano rivolte al Tribunale di Bologna che aveva inizialmente accolto il ricorso dichiarando l'esclusione delle ricorrenti atto discriminatorio. Dopo il reclamo del Ministero e la successiva dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale, alla fine è intervenuta la decisione nel merito del giudice del lavoro che ha accolto il ricorso delle due candidate escluse.
Secondo il giudice di Bologna i cittadini stranieri possono essere esclusi dai posti di lavoro della Pubblica Amministrazione solo quando si tratti di esercitare pubblici poteri o si tratti di funzioni attinenti la sicurezza nazionale, caratterizzate da definitività, continuità e abitualità, mentre nel concorso oggetto del ricorso si trattava, oltre tutto, di contratti a tempo determinato. In particolare, per quanto riguarda la cittadina romena, il principio di parità di trattamento – ha precisato il giudicante – è sancito dall'art. 19 del d.lgs n. 30/2007 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/38; per la cittadina serba, invece, il principio di parità di trattamento nell’accesso all’occupazione è stabilito dalla Convenzione OIL n. 143/75.
Stabilita la violazione, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento dei danni: poiché nelle more del giudizio il Ministero dell’interno aveva comunque offerto alle due cittadine straniere un’analoga occupazione, la sentenza ha stabilito il risarcimento in misura pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data in cui avrebbero potuto essere assunte a quella in cui hanno iniziato effettivamente a lavorare.

Fonte: ImmigrazioneOggi

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