Giovedì 06 Maggio 2010
L'INPS ,con Messaggio 30 aprile 2010, n. 11662,chiarisce, come confermato dal Coordinamento generale legale con parere del 2.02.2010 - che il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio, è riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione dell’interessato nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dalla iscrizione anagrafica di cui all’art. 9 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale (nella specie, requisiti di accesso alle prestazioni di disoccupazione) si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sanciti dal Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16 Settembre 2009.
Fonte: Studio Marzocchi
domenica 9 maggio 2010
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