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martedì 24 febbraio 2009

Nuove disposizioni in materia di comunicazione sul lavoro domestico


Con la Circolare del 16 febbraio 2009, il Ministero del Lavoro, della salute e della solidarietà sociale chiarisce le modalità riguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico

Il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 (modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2) prevede una deroga al sistema delle comunicazioni obbligatorie, introducendo la possibilità per i datori di lavoro domestico di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente con la presentazione all’INPS di un modello semplificato.

Le novità introdotte consentono ai datori di lavoro e alle famiglie di attivare con procedure semplificate le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro domestico e nello stesso tempo di effettuare tutti gli adempimenti connessi senza ulteriori oneri amministrativi.

Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per svolgere attività domestiche.

L’oggetto della comunicazione è quello previsto dalla legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 1180 sgg.), vale a dire: l’instaurazione, la proroga, la trasformazionee la cessazione del rapporto di lavoro.

È opportuno ricordare che il lavoro domestico è disciplinato dal CCNL del 16/2/2007, e può essere prestato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato (qualora esistano oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo).

L’orario di lavoro può essere articolato secondo le modalità previste dall’art. 15 del citato CCNL, inclusa l’ipotesi di prestazione di lavoro in regime di tempo parziale, orizzontale o verticale.

In materia di lavoro ripartito è consentita l’assunzione - per svolgere un’unica prestazione lavorativa – di due lavoratori domestici, responsabili personalmente e direttamente per l’intera obbligazione lavorativa (art. 8 del CCNL del 16/2/2007).

Per esigenze solo temporanee di lavoro domestico può essere utilizzato il lavoro accessorio (tipologia contrattuale introdotta dal Decreto legislativo 276/03, riformato dal decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008).

Termini e modalità di Comunicazione
Allo scopo di attuare la più ampia semplificazione delle procedure, è stata introdotta una procedura speciale di comunicazione dell’instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico, che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente attraverso l’invio delle comunicazioni direttamente all’INPS, non più al Centro per l’impiego territorialmente competente.

Restano tuttavia validi i termini già fissati dalla normativa, ossia: l’obbligo di comunicazione almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro; entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso.

La procedura dell’INPS dovrà assicurare la data certa di comunicazione, quale data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta all’INPS.

Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, saranno indicate dall’INPS con apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per tale obbligo di legge.

Al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l’INPS garantirà il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture. A tal fine dovranno essere mantenute da parte dell’INPS le medesime modalità e i medesimi standard previsti dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2007.

Infine, per evitare conseguenze sanzionatorie per i datori di lavoro domestici che nelle more delle disposizioni attuative avessero inviato le comunicazioni ai servizi competenti, si conferma che tali comunicazioni sono valide e si invitano i servizi informatici ad inviare tale comunicazione al nodo di coordinamento nazionale al fine di garantire la pluriefficacia verso l’INPS e l’INAIL.

Fonte: Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali

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