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mercoledì 14 gennaio 2009

Mutui prima casa: prime disposizioni applicative


Il ministero dell’Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli istituti finanziari, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, una lettera circolare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in corso di esame parlamentare).

Come è noto, la norma è contenuta nel pacchetto anticrisi varato dal Governo alla fine di novembre 2008. Essa prevede per i mutui a tasso variabile che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.

Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.

La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.

Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.

In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).

Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Fonte: Governo Italiano.

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