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mercoledì 12 ottobre 2011

Giustizia. Possono votare in Italia i cittadini comunitari senza documento italiano

I cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono ammessi nelle liste elettorali cosiddette “aggiunte”, anche se non in possesso di un documento italiano. Lo ha statuito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza 30 agosto 2011, n. 4863.

L’appello, in materia elettorale, presentava quale oggetto la sentenza mediante la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna aveva rigettato un ricorso avverso la proclamazione degli eletti delle elezioni che si erano tenute nel Comune di Galeata. I soggetti appellanti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata, nel formulare i motivi del gravame, avevano individuato talune irregolarità nella composizione delle liste degli elettori ammessi al voto, nonché nelle stesse manovre elettorali.

Il collegio nella motivazione richiama la disciplina sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione residenti nella nostra Repubblica (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), che non richiede alcuna particolarità in merito al possesso di documenti di identità da parte dei votanti, desumendone pertanto la libertà di forme, e precisando tuttavia che dal documento, in ogni caso, sia possibile identificare esattamente il soggetto.

Il Consiglio di Stato rileva, inoltre, che la mancanza del documento di identità rilasciato dallo Stato, per i cittadini comunitari, che siano anche residenti nel territorio della Repubblica, ma non titolari della relativa cittadinanza, è quasi sempre da imputare al fatto che abbiano acquistato la residenza da poco tempo.

Infine la quinta sezione rimarca che gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 30 del 2007, prescrivono che i documenti rilasciati dai paesi di origine, nell’ambito dell’Unione europea, hanno validità per la libera circolazione nell’ambito degli Stati comunitari e di conseguenza “assumono necessariamente e conseguentemente una efficacia in ordine alla identificazione del soggetto titolare degli stessi”.
venerdì 7 ottobre 2011
Fonte: www.altalex.com

Fonte: Noi Consumatori

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