La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 6 ottobre 2008

Export dall'Italia più difficile per gli operatori esteri

di Renato Portale
3 ottobre 2008

Rischiano di diventare più onerose le esportazioni fatte da operatori non residenti, che trasportano direttamente o tramite terzi fuori dal territorio comunitario beni acquistati in Italia. Secondo la risposta fornita dalle Dogane il 30 settembre a un'istanza di interpello, queste esportazioni si possono effettuare solo se, preventivamente, tali soggetti si sono identificati o hanno nominato un loro rappresentante fiscale in Italia (si veda «Il Sole 24 ore» di ieri). Non è più consentito ai soggetti comunitari, muniti di una partita Iva nel proprio Paese di residenza, far figurare un doganalista quale speditore-esportatore dei beni. Questo comporterà, per i soggetti comunitari, spese maggiori e incombenze legate al sistema dell'identificazione diretta e della nomina del rappresentante fiscale.

L'interpretazione restrittiva fornita dalle Dogane si basa sulla circolare 45/D dell'11 dicembre 2006 e complica l'operatività delle cessioni all'esportazione ai fini Iva, effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma primo, lettera b), del Dpr 633/72 dai fornitori, soggetti passivi d'imposta nazionali. Per di più, non sembra tener conto dell'articolo 111 del Regolamento Cee 450/2008 del 23 aprile scorso (che ha sostituito l'articolo 64 del precedente Regolamento Cee 2913/1992, il Codice doganale comunitario), secondo il quale in caso di esportazione e di compilazione del modello Dau:
- «il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità» e non è quindi necessario che sia anche identificato nel Paese dove avviene la cessione all'esportazione;
- ovvero, anche se non è ivi stabilito in quanto extracomunitario, dichiari l'esportazione di «merci a titolo occasionale».

Il primo comma dell'articolo 8 del Dpr 633/72, alla lettera b, disciplina le cessioni all'esportazione quando i beni vengono consegnati al cliente estero nel territorio italiano, ed è il cliente estero, che direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasportare i beni fuori del territorio comunitario. È il caso in cui un operatore non residente provvede a ritirare direttamente o tramite terzi la merce presso il fornitore italiano, o si fa consegnare i beni in un determinato punto del territorio italiano e cura poi, entro novanta giorni dalla data della consegna, trasporto e successiva esportazione all'estero dei beni, allo stato originario e senza far eseguire lavorazioni o trasformazioni sugli stessi. La disposizione richiama espressamente il «cessionario non residente», e in Italia finora la fattura di vendita emessa dal cedente nazionale, che richiama la lettera b) dell'articolo 8, è stata sempre intestata solo all'operatore non residente (comunitario o no) senza mai richiamare la partita Iva del suo rappresentante fiscale, ovvero la partita assegnata al soggetto comunitario se è identificato direttamente.

Con la risposta del 30 settembre, l'Agenzia ribalta ciò che sembrava una certezza ai fini Iva. Un operatore non residente che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e acquista beni in Italia, può effettuare infatti una esportazione con trasporto a sua cura o a sue spese solo se in possesso di una partita Iva italiana e, quindi, solo se è identificato direttamente o se ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. A parte le discrasie che possono crearsi tra la normativa Iva e quella doganale (da risolvere tra Dogane ed Entrate), la nuova impostazione appare in contrasto con gli articoli da 43 a 48 del Trattato Ce, dedicati alla libertà di stabilimento, nonché con le diverse sentenze della Corte di giustizia Ue che impongono parità di trattamento tra soggetti residenti all'interno della Comunità, vietando discriminazioni o maggiori oneri (anche finanziari) fondati sulla nazionalità tra soggetti appartenenti a Stati membri diversi.
Fonte: Il Sole 24 Ore.

Nessun commento:

Posta un commento